In data 25 novembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad inviare una circolare alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e all’Unione Camere a Roma con indicazione integrativa dell’art. 16, D.L. 29/11/2008 n. 185. Chiede a tale camere di astenersi dall’applicare le sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa che non abbia ancora comunicato l’indirizzo PEC al Registro delle Imprese al meno fino all’inizio dell’anno prossimo. Quest’è dovuto all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi PEC nell’imminenza della scadenza del 29 novembre 2011
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