Dal 29 Luglio 2009 non basta esporre solo la Partita Iva sul proprio sito Internet

Il 14 luglio 2009 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 161, la Legge comunitaria 2008 – L. n.88/09 – che recepisce una serie di obblighi comunitari. Tra gli adempimenti già in vigore al 29 luglio, si segnalano le novità introdotte con l’art. 42, che prevede alcune modifiche agli articoli 2250 e 2630 del codice civile. In particolare, sono stati introdotti:

  • l’obbligo per le società di capitali di inserire determinate informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.) oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche sul proprio sito web;
  • l’erogazione di sanzioni amministrative, in caso di inadempimento, stabilite all’articolo 2630 del codice civile

ADEMPIMENTI GIÀ IN VIGORE

Informazioni oggetto di pubblicità negli atti e nella corrispondenza delle società (sia di persone che di capitali)

  • la sede della società, il numero di iscrizione e l’ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per tutte le tipologie di società);
  • il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (per le società di capitali); art. 2250 c.c.
  • lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di società);
  • lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. “unipersonali”).

I NUOVI ADEMPIMENTI

Informazioni obbligatorie da mettere sul sito web per le Spa e Srl

Per le società di capitali viene introdotto un nuovo obbligo. Devono pubblicare le informazioni, di cui ai punti precedenti, anche sui loro siti web.

Alle società (sia di persone che di capitali) che non adempiono alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso – solo per le società di capitali – il sito web, si applicano le sanzioni previste dall’art.2630 c.c. per l’omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2.065,00 da applicare, di regola, per ciascun componente dell’organo di amministrazione.

ARTICOLI MODIFICATI

Indicazione negli atti e nella corrispondenza

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

Chiunque, essendovi tenuto per legge, omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e sul sito web le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 a € 2.065,00.

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